Sospensione procedure esecutive

Sospensione procedure esecutive

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa ex art. 54 ter del D.L. 18/2020 convertito nella legge 24.4.2020 n. 27

La legge di conversione del D.L. 18/2020 ha inserito l’articolo 54 ter che prevede: “ Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

L’articolo inserito è particolarmente importante e ha un impatto notevole su moltissime procedure esecutive in corso.

A tale proposito, i Tribunali d’Italia hanno redatto linee guida per l’applicazione del dettato normativo che se prima facie può apparire semplice, in verità, solleva tutta una serie di questioni di ordine tecnico-pratico che richiedono una pronta soluzione.

Nell’ambito del Tribunale di Treviso, i giudici dell’esecuzione con perspicuo provvedimento del 13 maggio 2020 hanno fornito i necessari chiarimenti. In particolare, si riportano di seguito quelli di rilevante interesse per il debitore esecutato:

– la sospensione ha inizio dal 30.4.2020 e termina il 30.10.2020;

– la sospensione opera per le procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili abitati dall’esecutato e/o dal suo nucleo familiare in relazione alle quali non è intervenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione dell’immobile;

– nell’ipotesi in cui oggetto dell’esecuzione immobiliare siano più lotti, la sospensione opera solo con riferimento al lotto avente ad oggetto l’immobile del debitore.

– la liberazione dell’immobile (occupato da persone) è parimente sospesa salvo che non sia intervenuta l’aggiudicazione anteriormente alla sospensione;

– la sospensione non si cumula con altre eventuali sospensioni in atto per diversa causa. Tuttavia, qualora una diversa sospensione cessasse prima del 30.10.2020 verrà prorogata ex lege a tale data;

– durante il periodo di sospensione sono sospesi i termini per la richiesta della conversione del pignoramento. Il debitore può inoltre avvalersi della sospensione per il versamento delle rate previste nell’ordinanza di conversione che riprenderanno a decorrere automaticamente dal 30.10.2020;

– la sospensione opera anche con riferimento alla procedura di divisione endoesecutiva avente ad oggetto un immobile di proprietà dell’esecutato e pignorato pro quota dove egli o il proprio nucleo familiare abiti;

– si considera nucleo familiare anche il coniuge separato o divorziato e /o i figli.

Si indica di seguito il link per la lettura del provvedimento completo del Tribunale di Treviso http://www.tribunale.treviso.giustizia.it/doc/Sosp%20es%20prima%20casa.pdf.

22 maggio 2020