Test sierologici sul posto di lavoro

Test sierologici sul posto di lavoro

In questo momento particolarmente delicato della storia del Nostro Paese, che viene definito “Fase 2” e che ha visto la “ripartenza” di tutte le attività economiche in seguito alle varie sospensioni dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid -19, sono molti i quesiti che sorgono in capo ai datori di lavoro.

Fra questi, argomento particolarmente sentito è quello dei test sierologici ai propri dipendenti.

La possibilità di effettuare tale esame solleva tuttavia una serie di questioni in materia di tutela dei dati personali. E invero, come ben noto, il test rivela un dato sanitario che trova una peculiare tutela nel nostro ordinamento trattandosi di dato personale particolare e tutelato dall’articolo 9 del GDPR.

A fronte dei dubbi e delle perplessità sollevate, il Garante per la Protezione dei dati personali ha cercato di dare risposte chiare e precise mediante una serie di FAQ che si possono consultare sul sito https://www.garanteprivacy.it/.

Oltre a tale strumento, il Garante – con un comunicato del 14 maggio 2020 – ha fornito ulteriori precisazioni sulla questione anche considerata la delicatezza del tema.

Il Garante ha, quindi, precisato che il datore di lavoro può richiedere al proprio personale dipendente di effettuare i test sierologici ma solo se vi è una disposizione in tale senso del medico competente o di altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.

In sostanza è fatto divieto al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti essendo sempre necessario che tale necessità venga stabilita dal medico del lavoro nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Non solo.

Si legge nelle Faq: “Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.”.

Sul punto il Garante ha quindi precisato che mai il datore di lavoro può consultare gli esami del personale dipendente dovendosi limitare a trattare il solo dato del giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta secondo le eventuali prescrizioni o limitazioni del medico competente.

Il Garante ha infine chiarito che i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti l’effettuazione di test sierologici presso strutture pubbliche o convenzionate anche sostenendo in tutto o in parte i costi del test ma non possono conoscerne l’esito.

La struttura dove sono stati eseguiti i test potrà ovviamente secondo la normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid -19 adottare tutte le misure volte alla cura dell’interessato e al contenimento del contagio.

Ebbene, a fronte di quanto sopra, si comprende come gli interventi del Garante siano fondamentali al fine di contemperare le esigenze si salute pubblica con la privacy dei singoli interessati.

Si indica il link dove trovare il testo completo del documento: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635

22 maggio 2020